La Farnesina precisa che le operazioni di voto all’estero chiudono alle ore 16 locali del 1° dicembre. Se è pur vero che la legge dispone che l’elettore debba spedire la busta con la scheda votata «non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia» (art. 12 co. 6, L. 459/2001) – ossia, in questo caso, non oltre il 24 novembre – tale termine è puramente ordinatorio e non perentorio, come chiarito anche dalla successiva disposizione che prevede che gli uffici consolari devono inviare in Italia “le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia” (art. 12 co. 7, L. 459/2001), ossia appunto il 1° dicembre. Gli elettori all’estero sono invitati ad attenersi alle indicazioni contenute nel foglio informativo contenuto nel plico ricevuto dal consolato.
Domanda: e chi non ha ricevuto plico e duplicato? Doppia beffa?