Avvocati in Spagna? Via libera dalla Corte europea

Con un’attesa sentenza depositata il 17 luglio, la Corte europea ha dato il via libera a chi dall’Italia si reca in Spagna per ottenere la qualifica professionale di avvocato. Per gli eurogiudici, la condotta, contestata pesantemente dal Consiglio nazionale forense, non rappresenta una pratica abusiva. Secondo il Cnf invece non può avvalersi della direttiva sullo stabilimento degli avvocati chi punta a ottenere il titolo in Spagna con il solo scopo di eludere la normativa italiana sull’accesso alla professione. Si tratterebbe pertanto di un abuso del diritto di stabilimento. Oggi sono circa 3.000 i legali italiani che esercitano nel nostro Paese, avendo ottenuto il titolo in Spagna. Il Cnf chiedeva alla Corte di giustizia se le autorità competenti di uno Stato membro possano rifiutare, per abuso del diritto, l’iscrizione nell’albo degli avvocati dei cittadini di tale Stato che, dopo aver conseguito una laurea nel proprio paese, si siano recati in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e hanno in seguito fatto ritorno al primo Stato membro per esercitare la professione con il titolo ottenuto nel secondo Stato. La tesi sottende che i “trasferimenti” avvengano perché l’esame in Spagna è più facile. Nella sentenza, la Corte ricorda che, per facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di conseguimento della qualifica professionale, la direttiva sullo stabilimento degli avvocati istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli degli avvocati migranti che vogliono esercitare la professione con il titolo di origine. La Corte ricorda che ai singoli non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria, per impedire un’elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini. Tuttavia, la pronuncia sottolinea che, in un mercato unico, la possibilità, per i cittadini dell’Unione, di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo e quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è collegata con l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati. Il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio Paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nell’altro Stato membro, è la realizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e non costituisce abuso del diritto di stabilimento anche se l’intenzione è quella di godere di regole più favorevoli (gli ultimi dati, in parte incompleti, daati 2012, segnalano 32.572 aspiranti avvocati e 5.936 idonei) Neppure la circostanza che la domanda di iscrizione all’albo sia stata presentata poco tempo dopo il conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine costituisce un abuso del diritto, poiché la direttiva non prescrive un periodo di esperienza pratica nello Stato membro di origine. Il via libera comporta sì l’esercizio della professione di avvocato in Italia, ma anche la necessaria indicazione del titolo ottenuto nella lingua ufficiale del Paese di conseguimento. Ergo: lo studio italiano del legale “spagnolo” dovrà recare la denominazione di «Abogado». (fonte: Il Sole 24Ore)

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