Il legislatore deve sempre tener conto dei principi dettati dalla Costituzione, dove uno dei più significativi è il principio di uguaglianza (art.3Cost.).La nostra Carta, infatti, assegna allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine socio/economico/culturale. Alla luce di quanto premesso, solo a titolo semplificativo, si potrebbe tentare di capire come la premessa si applica anche in casi specifici. Sulle detrazioni fiscali per gli italiani all’estero che possiedono la prima casa, non affittata, la legge sembrerebbe stabilire – questa è l’interpretazione al momento data – che il beneficio (esenzione totale Imu, se non si tratta di immobili “di lusso”, categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, Tari e Tasi applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi) si applichi, non a tutti, inclusi i pensionati che ricevono la loro pensione dall’Inps, ma ai soli titolari di pensione erogata dall’Ente del paese di residenza, sull’unico immobile posseduto in Italia. Altresì, parrebbe che nel 2012-2014 solo un comune su dieci ha identificato come abitazione principale la casa lasciata vuota in italia dai residenti esteri (come da dichiarazione dell’on. Nissoli). In aggiunta, i pensionati che risiedono legalmente in uno Stato estero, muniti, cioe, di permesso di residenza e iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) possono richiedere all’Inps l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza). Tuttavia, gli ex pensionati Inpdap, oggi tutti confluiti nell’Inps, hanno ripetutamente segnalato che l’Istituto non procede, in maniera oggettiva, alla detassazione delle pensioni e comunque continua ad operare le ritenute addizionali all’Irpef sia regionali che comunali. Continuare ad applicare il principio della non uguaglianza a tutti i pensionati Inps consentirebbe affermare la presenza irragionevole di differenze fattuali, quindi – nel concreto –disparità di trattamento. La presentazione del CUD, necessario per il disbrigo di pratiche amministrative per i residenti all’estero, richiede, solo a Tenerife, traduzione e apposizione dell’apostilla Haya per la legalizzazione. Tale incombenza, tra l’altro, non necessaria ma soprattutto dispendiosa, non trova applicazione omogenea sul territorio spagnolo (come da informazioni ricevute dalla dirigenza del Patronato della sede di Barcellona).Tutto questo continua ad essere oggetto di riflessione nel tentativo di sollecitare dei correttivi alla normativa italiana. Giuseppe Stabile,vicepresidente Comites di Madrid