Non è più reato guidare una moto, un’auto o una macchina agricola senza avere la patente: dal 6 febbraio è entrata in vigore la nuova normativa approvata dal Cdm il 15 gennaio scorso che prevede, appunto, la depenalizzazione del reato previsto dal codice della strada. Chi verrà fermato senza avere la patente, perché non l’ha mai conseguita o perché gli è stata revocata con un provvedimento definitivo, incorrerà dunque non più in un reato ma in un illecito amministrativo, punito con una sanzione da 5.000 a 15.000 euro e con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. La stessa sanzione, ricorda la Polizia, si applicherà a chi, pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre e per il quale è richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo; a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici. Per effetto del complesso meccanismo di rinvii del Codice della strada, lo stesso trattamento sarà riservato anche a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validità e continua a guidare in Italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza, e al titolare di una patente estera che guida in Italia nonostante abbia avuto in provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la revoca della patente.
Rimane reato la guida senza patente commessa da una persona sottoposta a misure di prevenzione. Per effetto della depenalizzazione, tutti quelli che sono già stati condannati per il reato di guida senza patente in passato, avranno la completa cancellazione degli effetti penali conseguenti. Per i procedimenti ancora in corso, invece, i giudici trasmetteranno gli atti alle Prefetture che inviteranno i responsabili a pagare una sanzione amministrativa che estingue il procedimento. (fonte: Ansa)