Dal rappresentante Spagna nel Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (Cgie),Giuseppe Stabile, riceviamo questa nota sulle diversità di trattamento nell’esenzione della prima casa dall’IRPEF.È scaturita di recente la problematica in oggetto, a fronte della emanazione del documento riguardante la legge di stabilità del Governo per gli anni 2015, 2016 e 2017.A riguardo, si vuol far notare che così come indicato nel dettato non troviamo, sia in territorio nazionale, che all’estero, un trattamento omogeneo per l’esenzione della prima casa dall’IRPEF, ma peggiorativo sotto l’aspetto di incidenza sulla spesa delle famiglie degli italiani. Infatti, si verifica che un connazionale, spostatosi in Italia dal luogo di residenza primaria ad un altro o costretto a trasferirsi all’estero per motivi di lavoro, sanitari, affettivi ed altro, dovrà sostenere un costo IMU (in gran parte derivante da abitazione), essendo questa considerata come seconda casa.Peraltro, non sempre l’immobile lasciato può costituire monetizzazione per l’acquisto di un altro nel luogo di nuova residenza. Quindi si verrà a verificare una doppia incidenza di costi (affitto da una parte + IMU dall’altra, in aggiunta a tasse locali sulla casa). Così, se da un lato gli italiani titolari della prima casa appaiono essere egualmente trattati per i costi (IMU seconda casa) senza distinzione di residenza in Italia o all’estero, non è proprio così per il caso di pensionati, in particolare per coloro che percepiscono pensione erogata dall’INPS o quella maturata nello stato estero dove questi ultimi vengono a godere dell’esenzione IMU (prima casa).In sostanza, le scelte politiche della legge di stabilità dovrebbero essere filtrate e bonificate di ogni eventuale disparità, per il beneficio dei singoli e dell’economia (ripresa nel settore edilizio), giusto quanto previsto dalla stessa normativa costituzionale, dove il garante rimane ancor oggi il Capo dello Stato.