L’abogado non è avvocato: la sentenza del 15 marzo fa chiarezza

abogados jpgAbogado sì, avvocato no. Almeno per tre anni. L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati+giustiziaavvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. È quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 marzo 2016 n. 5073, che hanno respinto il ricorso presentato da un abogado contro la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – di non accettare la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario. (fonte: quotidianogiuridico.it)

L_abogado_non_è_avvocato_la_sentenza_del_15_marzo_fa_chiarezzaVengono così ricordati e  ribaditi i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale: occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l’art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Quindi, riassumendo, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere:

– di durata non inferiore a 3 anni senza tenere conto degli eventuali periodi di sospensione;

– effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio;

– regolare e quindi nel rispetto della legge e del codice deontologico;

– con il titolo professionale di origine.

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