Il Consiglio Affari interni dell’Unione Europea ha confermato la direttiva europea PNR, che regola il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati sui passeggeri delle compagnie aeree. I dati del codice di prenotazione (PNR), lo ricordiamo, sono informazioni personali fornite dai passeggeri e che vengono raccolte e conservate dai vettori aerei. Il PNR contiene informazioni quali il nome del passeggero, la data di viaggio, l’itinerario, il posto assegnato, i bagagli, i dati di contatto e le modalità di pagamento. In base alla direttiva, gli Stati membri hanno due anni di tempo per stabilire una propria “Unità di informazione sui passeggeri” (UIP) che raccoglierà i dati PNR dalle compagnie aeree. Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero. Le unità di informazione sui passeggeri saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR, nonché di trasferirli alle autorità competenti e scambiarli con le Unità d’informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con l’Europol. La direttiva stabilisce che il trasferimento di dati PNR dovrebbe essere consentito solo “caso per caso” e unicamente a fini di “prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi”. La direttiva si applica ai voli extra-Ue, ma gli Stati membri potranno decidere di estenderla ai voli intra-Ue (ad esempio, i voli che si dirigono da uno Stato membro verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione. I singoli Paesi possono, inoltre, decidere di procedere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori economici diversi dalle compagnie aree, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono allo stesso modo servizi di prenotazione di voli. La Commissione europea dovrà procedere a un riesame della direttiva europea sul PNR due anni dopo la sua trasposizione nelle legislazioni nazionali.