Scambio di informazioni tra gli Stati sui passeggeri delle compagnie aeree: l’Ue dice sì, i singoli Paesi hanno tempo due anni per organizzarsi

Airport Check-In Counters With PassengersIl Consiglio Affari interni dell’Unione Europea ha passeggero-ideale-_-notizie-maggia-parking-malpensaconfermato la direttiva europea PNR, che regola il sistema di scambio di informazioni tra gli Stati sui passeggeri delle compagnie aeree. I dati del codice di prenotazione (PNR), lo ricordiamo, sono informazioni personali fornite dai passeggeri e che vengono raccolte e conservate dai vettori aerei. Il PNR contiene informazioni quali il nome del passeggero, la data di viaggio, l’itinerario, il posto assegnato, i bagagli, i dati di contatto e le modalità di pagamento. In base alla direttiva, gli Stati membri hanno due anni di tempo per stabilire una propria “Unità di informazione sui passeggeri” (UIP) che raccoglierà i dati PNR dalle compagnie aeree. pnr-passaporto1-1024x544-1460653612Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l’indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero. Le unità di informazione sui passeggeri saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR, nonché di trasferirli alle autorità competenti e scambiarli con le Unità d’informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con l’Europol. La direttiva stabilisce che il trasferimento di dati PNR dovrebbe essere consentito solo “caso per caso” e unicamente a fini di “prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi”. aereo-generico_17La direttiva si applica ai voli extra-Ue, ma gli Stati membri potranno decidere di estenderla ai voli intra-Ue (ad esempio, i voli che si dirigono da uno Stato membro verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione. I singoli Paesi possono, inoltre, decidere di procedere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori economici diversi dalle compagnie aree, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono allo stesso modo servizi di prenotazione di voli. La Commissione europea dovrà procedere a un riesame della direttiva europea sul PNR due anni dopo la sua trasposizione nelle legislazioni nazionali.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>